Gioco d’azzardo online. Fiasco: “Compromesse competenze e attribuzioni su sicurezza e salute pubblica, modificabili solo con legge costituzionale”
Il sociologo mette in luce al Sir vari aspetti problematici del decreto legislativo riguardanti le “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111”, approvato dal Consiglio dei ministri, in esame definitivo
Da AgenSir – 12 marzo – Gigliola Alfaro
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, lunedì 11 marzo, in esame definitivo, il decreto legislativo riguardanti le “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111”. L’obiettivo, secondo fonti di governo, è “razionalizzare e aggiornare il sistema dei giochi pubblici a distanza, aumentando il valore delle concessioni da assegnare portandole ai corretti livelli di mercato”. Il prossimo step sarà un intervento sulla rete dei giochi fisici. Ma restano forti le perplessità sul decreto per gli effetti negativi che potrà avere, come ci spiega il sociologo Maurizio Fiasco.
“Il testo che ha ricevuto il parere favorevole delle commissioni Bilancio e Finanze delle due Camere è rimasto invariato, salvo alcune questioni tecniche e, a peggiorare, la raccomandazione per autorizzare le scommesse ‘a liquidità condivisa’, ossia scommesse con quotazioni condivise tra società dell’azzardo di più Paesi dell’Unione europea, dunque scommesse transnazionali”, chiarisce Fiasco.
Non solo: “Vi è un aspetto formale non da poco per possibili profili di sconfinamento dalla delega. All’articolo 24 (‘Disposizioni di coordinamento e abrogazioni’), infatti, si postula un successivo provvedimento (in forza dell’atto delegato) che individui ‘le norme statali di rango primario e secondario, nonché le disposizioni statali di natura amministrativa generale, che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilità con quelle del presente decreto’”
Il sociologo evidenzia: “La disposizione è palesemente illegittima, intanto perché introduce surrettiziamente funzioni di delega che non sono previste nell’articolo 15 della legge n. 111 del 2023. Ma ancora, e con maggiore scorrettezza, la disposizione va a compromettere competenze e attribuzioni – alcune nella struttura stessa dello Stato-Ordinamento, quali salute e sicurezza pubblica -, non modificabili se non con legge costituzionale”. leggi tutto